Speciale olio, extravergine di oliva,o a denominazione di origine protetta “Marche” D.O.P.
Lo presentiamo seguendo le indicazioni dell’ASSAM, perché ci è sembrato il modo più semplice, trasparente e corretto per farvi conoscere un grande olio italiano. La denominazione di origine protetta Olio Extravergine di oliva «Marche» D.O.P. e’ riservata agli oli extravergini estratti da olive prodotte nella zona delle provincie di Pesaro_Urbino, Ancona, Macerata, Fermo e Ascoli Piceno, che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare ed alla normativa vigente.
Cultivar – Caratteristiche L’olio extravergme di oliva «Marche» D.O.P. deve essere ottenuto esclusivamente dalle seguenti varieta’ di olivo presenti nelle aziende ricadenti nei territori di cui all’art. 3, iscritte nell’elenco degli oliveti e tenuto dall’organismo di controllo designato:
Frantoio e biotipi adesso riconducibili per non meno del 40% sino ad un massimo del 60%;
Coroncina, Mignola, Piantone di Mogliano, Leccino fino ad un massimo del 40%; sono ammesse altre varieta’ fino ad un massimo del 20%. In ogni caso le percentuali devono garantire che le caratteristiche chimiche ed organolettiche dell’olio extravergine di oliva «Marche» D.O.P. risultino omogenee, come riportato all’art. 11.
Origine
L’olio extravergine di oliva «Marche» D.O.P. presenta caratteristiche sensoriali tipiche, come testimoniato dai tanti documenti storici esistenti, legate alle condizioni pedo-climatiche e varietali, che lo rendono nettamente distinguibile da quello prodotto nelle zone limitrofe. La tracciabilita’ del prodotto e’ garantita da una serie di adempimenti a cui si sottopongono i produttori, grazie all’organismo di controllo che tiene un elenco degli agricoltori, dei frantoiani e degli imbottigliatori.
Speciale olio: sistemi di coltivazione
Le pratiche agronomiche devono garantire la rispondenza dell’olio prodotto ai requisiti fissati dal presente disciplinare. Le particolari condizioni climatiche determinano la scarsa presenza dei piu’ temibili parassiti dell’olivo quali la Bactrocera oleae (mosca delle olive) e la Prays oleae (tignola dell’olivo), pertanto la difesa fitosanitaria deve essere eseguita secondo la pratica della lotta guidata in modo da ridurre al minimo indispensabile gli interventi necessari.
Le olive devono essere raccolte ad uno stadio di maturazione ottimale, in funzione dell’andamento stagionale e delle diverse varieta’, per garantire una idonea consistenza della polpa che eviti l’alterazione delle olive e comunque non oltre il 31 dicembre. La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dalla pianta, a mano o con sistemi meccanici che garantiscano l’integrita’ del frutto.
Speciale olio
Non e’ consentito l’utilizzo delle olive cadute a terra prima dell’inizio delle operazioni di raccolta, ne’ l’uso di cascolanti. La produzione unitaria massima consentita e’ di 8 t/ha negli oliveti specializzati intensivi, mentre negli oliveti promiscui la produzione media per pianta non puo’ essere maggiore di 75 kg.
La resa massima delle olive in olio non deve superare il 21%. Le olive devono essere sane ed integre e devono essere lavorate nel piu’ breve tempo possibile e comunque entro le 48 ore dalla raccolta,compresa l’eventuale sosta in frantoio, che deve essere la piu’ breve possibile.
Il trasporto e lo stoccaggio devono avvenire esclusivamente in cassette o cassoni forati che garantiscano la qualita’ originaria delle olive.