Dal dott. Marco Massa, tecnologo alimentare, un interessante articolo sulla nuova etichettatura entrata in vigore lo scorso 13 dicembre. Se è interessante per le aziende, non è da ritenersi meno importante per i consumatori che conoscendo le nuove normative possono scegliere con più consapevolezza quello che acquistano.
Di seguito il testo integrale:
Etichettatura, dal 13 dicembre è in vigore la nuova normativa Ue
Nuove regole per un’etichettatura degli alimenti più chiara e trasparente allo scopo di produrre informazioni essenziali, leggibili e comprensibili nell’ottica di un acquisto consapevole.
Dal 13 dicembre 2014 il Il Regolamento (Ue) n. 1169/2011 è diventato legge. Il suo obiettivo è rendere più dettagliate e trasparenti le etichette dei cibi. Ad essere precisi, non tutto il testo è diventato obbligatorio, ma soltanto un primo insieme di norme riguardanti etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti. Le norme che riguardano gli aspetti nutrizionali diventeranno cogenti fra due anni, dal 13 dicembre 2016.
Qui di seguito vengono sommariamente descritte
Ambito di applicazione: il suddetto documento di legge si applica a tutte le fasi della catena alimentare qualora l’attività riguarda la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica agli alimenti destinati al consumatore finale (compresi anche quelli venduti a distanza), forniti dalle collettività, destinati alla fornitura delle collettività. Fissa gli strumenti volti a garantire il diritto dei consumatori all’informazione e le procedure per la fornitura di informazioni sugli alimenti, tenendo conto dell’esigenza di prevedere una flessibilità sufficiente in grado di rispondere alle evoluzioni future e ai nuovi requisiti di informazione.
Responsabile delle informazioni: l’art. 8 definisce che la responsabilità relativamente alle informazioni fornite sui prodotti è l’operatore con cui il nome o ragione sociale è commercializzato il prodotto o se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione.
Stabilimento di produzione: è eliminato l’obbligo di specificare in etichetta lo stabilimento di produzione. Il marchio è il responsabile legale del prodotto.
Leggibilità delle informazioni: l’art. 13 stabilisce l’altezza minima del carattere come “altezza della x minuscola” 1.2 mm per imballaggi e confezioni con la superficie piana più grande maggiore di 80 cm², 0.9 mm per confezioni con la superficie piana più grande più piccola di 80 cm².
Vendite a distanza: nell’art. 14 si legge che le informazioni obbligatorie (tranne TMC o Data Scadenza) devono essere disponibili prima della conclusione dell’acquisto. Esse appaiono sul supporto della vendita a distanza (es. sito internet) oppure sono fornite mediante qualunque altro mezzo adeguato chiaramente individuato dall’OSA (senza imporre costi supplementari ai consumatori).
Origine dei grassi e olii vegetali: All. VII, il tipo di olio o grasso vegetale utilizzato come ingrediente dovrà essere specificato. Non sono più ammesse dizioni generiche come “olio vegetale” o “grasso vegetale”, ma nella lista degli ingredienti è obbligatorio specificare il tipo di grasso: ad esempio “olio di girasole”.
Allergeni: l’art. 21 riporta che soia, latte, cereali contenenti glutine, uova, noci, arachidi, pesce, crostacei, molluschi, sedano, lupino, sesamo, senape e solfiti dovranno essere segnalati con maggiore evidenza sull’etichetta nella lista ingredienti, utilizzando un carattere distinto dagli altri ingredienti elencati (per dimensioni, stile o colore dello sfondo). Un allergene presente in più ingredienti deve essere sempre evidenziato. Anche i ristoranti, le mense e le imprese della ristorazione hanno l’obbligo di segnalare la presenza di allergeni alimentari.
Congelamento e scongelamento: nell’art. 24 si precisa che, in caso di carne e pesce congelato e preparazioni congelate di carne e pesce congelato non lavorato, andrà indicata la data di congelamento. Qualora alimenti siano stati congelati prima della vendita e siano venduti decongelati, la denominazione dell’alimento è accompagnata dalla designazione “decongelato”.
Data di scadenza: (Art. 24 e All. X) dovrà essere riportata su ogni singola monoporzione e non più solo sulla confezione esterna.
Paese di origine o luogo di provenienza: Art. 26, l’indicazione del luogo di origine (ultima trasformazione sostanziale) o di provenienza è obbligatoria unicamente quando la sua mancanza è suscettibile di indurre in errore il consumatore.
Da dicembre 2013:
agli alimenti in cui è indicato il paese di origine o luogo di provenienza e questo non è lo stesso dell’ingrediente primario;
alla carne suina, ovina, caprina e di pollame venduta tal quale;
alla carne usata come ingrediente;
Da dicembre 2014:
alle carni diverse da quelle bovine, suine, ovine, caprine e di pollame;
al latte;
al latte usato come ingrediente in prodotti lattiero caseari;
agli alimenti non trasformati (come definiti dal Regolamento Ce 852/04);
ai prodotti a base di un unico ingrediente;
agli ingredienti che rappresentano più del 50% dell’alimento
Informazioni nutrizionali: (art. 30-35) La dichiarazione nutrizionale diventa obbligatoria per tutti gli alimenti riportando le seguenti informazioni nutrizionali (All. XV)
- Energia,
- Grassi,
- Acidi grassi saturi,
- Carboidrati,
- Zuccheri,
- Proteine,
Accanto a questi nutrienti principali vi è poi un elenco di altri nutrienti (e.g. polioli o alcooL), che, pur non rientrando nei parametri obbligatori, contribuiscono al calcolo del potere calorico di un alimento e la cui quantificazione non è obbligatoria. Restano esenti dall’obbligo di fornire le indicazioni nutrizionali i prodotti non processati, i prodotti soggetti al solo processo di maturazione, l’acqua, le erbe e le spezie, il sale, i dolcificanti; il caffè, il vino, il tè e infusioni a base di erbe, che non contengano ingredienti diversi dagli aromi; gli aceti, gli aromi, gli additivi, i coadiuvanti di processo, gli enzimi, le gelatine, i preparati per confetture, i lieviti, le chewing-gum, gli alimenti la cui confezione abbia una superficie maggiore, inferiore a 25cm².
L’adeguamento alla presente norma è previsto per il 13 dicembre 2014 per le informazioni al consumatore compresa l’etichettatura nutrizionale (per gli alimenti che già la riportano), 13 dicembre 2016 per l’aggiunta dell’etichettatura nutrizionale per quei prodotti che al momento non la riportano.